sabato 15 gennaio 2011

Feltre: violenze fisiche "sistematiche" sui bambini all'asilo gestito dalle suore

FELTRE. «Quando il ricorso alla violenza, come nel caso in esame, è sistematico, tanto da imporre ai bambini un regime di vita pesante, doloroso e insopportabile e da determinare in loro un vero e proprio stato di terrore, è fin troppo evidente che, al di là delle soggettive intenzioni di chi agisce, si versa nell'ambito del delitto di maltrattamenti».

È questo il passaggio "cruciale" delle motivazioni depositate dai giudici della Corte di Cassazione, in base alle quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di suor Umberta e suor Fidenzia, per la vicenda delle "punizioni" fisiche di alcuni bambini dell'asilo Sanguinazzi di Feltre, in provincia di Belluno.

I giudici, accogliendo il ricorso del procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia e delle parti civili (rappresentate dall'avvocato Franco Tandura) che chiedevano la condanna delle due suore per il reato più grave di maltrattamenti, hanno annullato con rinvio la sentenza dei magistrati veneziani del 2 febbraio 2010 (condanna a 6 mesi di reclusione per il reato più lieve di abuso di mezzi di correzione).

Punizioni fisiche assodate.
 I giudici delle Corte Suprema per spiegare i motivi della loro decisione partono da un fatto, a loro dire, incontestabile. Punto di partenza - sottolineano i giudici - è che il ricorso alla violenza fisica in danno dei bambini che frequentavano l'asilo gestito dalle due imputate non è «oggetto di negazione da parte delle appellanti e dunque» costituisce «un dato certo, da cui partire per l'esatta qualificazione del comportamento» delle suore.

Un clima di paura.
 I giudici, inoltre, sottolineano il clima di paura creato all'interno dell'istituto, precisando come «la disciplina imposta ai bambini nell'ambito scolastico era frutto di dette punizioni corporali, esibite innanzi a tutto il complesso dei bambini, in modo che nella comunità si era ingenerata, per induzione o meglio per paura, la convinzione della necessità dell'ubbidienza e dell'adeguamento ai precetti imposti dalle imputate». 
Bandire ogni forma di violenza.
 Nell'articolata analisi dei giudici della Cassazione, si precisa come il discrimine tra il reato di abuso di mezzi di correzione (articolo 571 del codice penale) e quello di maltrattamenti (articolo 572) «non può essere individuato nell'intenzione soggettiva» di chi li compie. E aggiungono: «In tutte le relazioni, non solo quelle familiari, ma anche quelle scolastiche o ricreative, nel cui ambito si sviluppa la personalità dell'individuo e dove costui raggiunge completezza e maturità, deve ritenersi bandita ogni forma di violenza, quale legittimo strumento al quale fare ricorso a fini educativi».


Non fu abuso di mezzi di correzione.
 I magistrati della Suprema Corte spiegano il motivo per il quale non va ascritto alle due imputate il reato di abuso di mezzi di correzione, in base al quale sono state condannate a sei mesi dalla Corte d'Appello di Venezia. Il ricorso ad un mezzo oggettivamente non consentito, ossia la violenza fisica, «anche se utilizzato con scopo emendativo, non rientra neppure nella previsione dell'articolo 571 del codice penale, ma integra, a seconda degli effetti che produce, altre ipotesi incriminatrici».

Il passaggio cruciale delle motivazioni è quello riportato all'inizio dell'articolo. Il ricorso sistematico alla violenza, tale da imporre un regime di vita pesante ai bambini, non può che essere un reato di maltrattamenti.

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